La vendita sottocosto dell’impresa in stato di crisi, salvo che ricorrano ben altre circostanze gravi, precise e concordanti, appare come una condotta fiscalmente non stigmatizzabile proprio in ragione dello stato dell’impresa in cui l’operazione economica deve essere necessariamente contestualizzata per una sua obiettiva valutazione.
Siamo consapevoli che tirar l’acqua al proprio mulino sia un naturale fattore umano. Quello che, però, appare francamente incredibile è il contenuto dell’articolo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista telematica “Fisco Oggi”, la quale dovrebbe essere un organo di informazione per tutti i contribuenti; non uno strumento per disinformare, stravolgendo le pronunce della Cassazione.
L’articolo 11 del Decreto Legge 201/2011 prevede che gli operatori finanziari siano tenuti a comunicare con cadenza annuale le movimentazioni intrattenute con i loro clienti al Fisco, tramite il SID (Sistema di Interscambio dei Dati), sigla che ricorda “sinistramente” il vecchio SISDE, ora diventato SIN.
Nell’ordinamento giuridico nazionale non sono contenute peculiari disposizioni che vietino a una società di conferire l’incarico di amministratore a un proprio dipendente: conseguentemente, si dovrebbe ritenere che tale eventualità sia legittimamente invocabile, salvi alcuni casi particolari, come quello in cui la nomina ricada sull’amministratore unico (Cass. n. 24188/2006).
L’art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che sono qualificate come cessioni all’esportazione le vendite di beni – diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili – e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie (c.d. esportatori abituali), si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA.
Sotto il profilo fiscale, i finanziamenti dei soci alla s.r.l. si considerano concessi a mutuo, se dal bilancio non risulta un diverso titolo sottostante al versamento (art. 46, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986), con effetto sulla disciplina dei correlati interessi, a norma dell’art. 45, co. 2, del Tuir: si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, salvo prova contraria.