Paolo Soro

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Termine “lungo” per l’approvazione del bilancio
La riforma del diritto societario del 2003 ha reso più rigorosa la procedura di approvazione del bilancio, richiedendo che la proroga da 120 a 180 giorni per l`assemblea ordinaria di discussione dello stesso sia motivata da situazioni legate alla struttura e all`oggetto della società, ovvero al consolidamento del bilancio.
acconti
Quello strano “acconto del 101%”
A seguimto degli aumenti, le persone fisiche andranno a pagare un acconto IRPEF del 100% e un acconto IRAP (chi vi è soggetto) del 100%, e le persone giuridiche andranno a pagare un acconto IRES del 101% e un acconto IRAP del 101%.
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Redditometro: La lettera che nessuno vorrebbe mai ricevere
L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto la lettera con la quale sarà notificato al contribuente l’inizio dell’accertamento redditometrico. Detta comunicazione verrà, entro breve, recapitata ai primi 20mila contribuenti destinati a finire sotto la lente del Fisco.
redditometro
Il Redditometro e le “spese per elementi certi”
L’Agenzia, nella sua circolare 6/E/2014, ha ribadito che nell’accertamento effettuato secondo il “Nuovo Redditometro” verranno utilizzate anche le c. d. “spese per elementi certi”, non i soli indici ISTAT tout court.
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Registratori di cassa: abolita la comunicazione cartacea
A partire dal 01/01/2014, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e all’articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, è definitivamente soppressa.
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Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore: ritenute sulle retribuzioni
L’art.29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando esclusa solo la responsabilità per le sanzioni civili di cui risponde colui il quale è il titolare dell’inadempimento, ovvero del mancato pagamento delle retribuzioni.
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