Paolo Soro

Costi black list: deduzione ordinaria a decorrere dal 2016

Dopo la discussa modifica attuata a settembre col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, arriva la Legge di Stabilità 2016 a mettere definitivamente la parola “fine” all’affaire black list: dal 1° gennaio, deduzione equiparata a tutti gli altri costi ordinari.

Il 2015 è stato un anno particolarmente movimentato per i contribuenti che annoverano all’interno della loro contabilità costi provenienti da società residenti in Paesi o territori black list (DM 23.01.2002, in attuazione dell’art. 110 del TUIR).

Vediamo di mettere un po’ d’ordine.

In base alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 678, Legge 190/2014), l’unico criterio rilevante per l’indeducibilità dei costi black list viene individuato soltanto nella mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Di conseguenza, è eliminato il criterio relativo al livello consono della tassazione (meno del 50% rispetto all’IRES nostrana). In applicazione a tale principio, il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato, il 1° aprile scorso, il decreto che ridisegna la mappa dei Paesi black list, per quanto attiene all’indeducibilità dei costi, onde “favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese” (come riporta il comunicato del MEF).

Dopo di che, nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, è stato pubblicato il DL 147 del 14 settembre 2015 (in attuazione dell'art. 12 della Legge 23/2014), con cui il Governo viene delegato a introdurre norme per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'UE.

L’art. 5 di tale disposizione stabilisce che i costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono automaticamente ammessi in deduzione entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi effettivamente acquistati. Viene, inoltre, abrogata la prima esimente (prevista dal comma 11 dell’art. 110 del TUIR), in base alla quale la deducibilità dei costi è subordinata alla condizione dell'esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera. Rimane, viceversa, in piedi la seconda esimente, secondo cui la deducibilità oltre il limite del valore normale è ammessa solo qualora si sia in condizione di dimostrare l’effettivo interesse economico e la concreta esecuzione dell’operazione. Il problema – invero, assai evidente – di questa disposizione è chiaramente legato all’effettiva quantificazione del menzionato “valore normale”: a dir poco, aleatoria.

Il successivo art. 10 del medesimo provvedimento, stabilisce inoltre l’abrogazione dell'articolo 168-bis del TUIR, il quale prevede l'emanazione di una lista relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale 302 del 30.12.2015 (Suppl. Ord. 70), viene pubblicata la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208 del 28.12.2015), la quale, alla lettera a) del comma 142 dell’unico articolo da cui è composta, stabilisce che i commi, da 10 a 12-bis, dell'articolo 110 del TUIR, sono abrogati. Di conseguenza, la deducibilità dei c.d. "costi black list" diventa assoggettata alle stesse condizioni previste per ogni altro tipo di costo; ossia: inerenza, competenza ed effettività dell’operazione, senza limiti legati alla nazionalità del fornitore e/o al valore indicato nelle fatture.

A questo punto, occorrerà dunque rivolgere particolare attenzione all’entrata in vigore delle differenti normative sopra ricordate:

1)      l’art. 5 del DL 147/2015 entra in vigore dal periodo d’imposta in corso alla data del decreto stesso;

2)      il comma 142, art. 1 della Legge 208/2015 decorre dal 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, con riferimento alla deduzione delle fatture emesse da società aventi sede in Paesi o territori c. d. black list, sulla base dell’unico requisito concernente l’assenza di un adeguato scambio di informazioni con il Governo italiano (indipendentemente da eventuali pregresse “liste nere”), avremo le due differenti situazioni che seguono:

I)        Per quanto riguarda la competenza 2015 (Modello Unico 2016), valgono ancora le regole fissate dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione, per cui: possibilità di deduzione fino al limite dell’aleatorio “valore normale”; oltre tale soglia, obbligo di dimostrare la seconda esimente del previgente comma 11, art. 110, TUIR (ovverossia, le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico, e devono avere avuto concreta esecuzione – ovviamente, onere della prova a carico del contribuente).

II)      Per ciò che concerne, viceversa, la competenza 2016 (Modello Unico 2017), valgono le norme introdotte dall’ultima Legge di Stabilità; pertanto: deducibilità integrale delle fatture, laddove vengano soddisfatti i normali requisiti (inerenza, competenza ed effettività dell’operazione), comuni a qualunque altra ordinaria “fornitura domestica” di beni e/o servizi.

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