Paolo Soro

Tax credit sanificazione e protezione: fuori consulenza e progettazione

Gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre che all'acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

Una società che ha sostenuto spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non può usufruire del credito d’imposta sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio.

Questo, in breve, il contenuto della risposta n. 363 del 16 settembre 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covis-19.

L’Agenzia non concorda con le argomentazioni della società istante e, a maggior chiarimento della propria posizione, riprende in esame la normativa e la prassi inerente l’argomento.

Innanzi tutto l’Agenzia ricorda che l’articolo 125 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese “sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti” e il comma 1 stabilisce che il bonus è destinato a “soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto riguarda i documenti di prassi l’Agenzia ricorda che con il provvedimento direttoriale del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto Rilancio.

La circolare 20/2020 ha identificato, tra l’altro, i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al comma 1 dell’articolo 125 del decreto.

Si tratta, in particolare:

della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare

dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di prassi.

In considerazione di quanto sopra descritto ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione.

Fonte: Fisco-Oggi

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