Paolo Soro

Spese indetraibili se sostenute con circuito di credito commerciale

Il sistema non garantisce la tracciabilità delle stesse né l’identificazione del suo autore. Quindi, non consente all’amministrazione finanziaria lo svolgimento dei controlli previsti dalla norma.

Il circuito di credito commerciale, che consente agli iscritti la compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione, è un sistema che non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla norma - carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento - e pertanto le spese sostenute con tale strumento di pagamento non possono fruire della detrazione del 19 per cento. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 180 dell’11 giugno 2020.

Il caso prospettato dal contribuente che ha inviato la richiesta di chiarimenti si riferisce all’utilizzo, per la compravendita di beni e servizi, di una piattaforma online che consente gli scambi attraverso operazioni in compensazione. Nel circuito in questione, a cui possono iscriversi piccole e medie imprese, professionisti e persone fisiche consumatori finali, i pagamenti e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale di debiti e crediti, tra i membri della comunità virtuale, che sostituisce il pagamento in denaro. Il circuito di pagamento rappresenta un metodo convenzionale di estinzione delle obbligazioni tramite "compensazione unilaterale" tra i soggetti iscritti e opera tramite una piattaforma informatica, che registra progressivamente tutte le operazioni contabili riconducibili ai singoli iscritti, accessibile via web o mobile, con moderni sistemi di tecnologia per garantire la sicurezza della connessione a internet e proteggere i dati sensibili scambiati.

Gli iscritti sono titolari di un proprio conto in compensazione, direttamente associato a un codice fiscale o a una partita Iva, con evidenza degli accrediti e gli addebiti, e possono accedere, previa autenticazione con le credenziali, alla piattaforma dove sono riportati anche tutti i dati descrittivi di ogni singola operazione compiuta: destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale.

Alla luce di questa premessa, il contribuente chiede se il sistema di pagamento alla base del circuito di credito commerciale rispetta i requisiti di tracciabilità richiesti dal comma 679 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio 2020 e, quindi, può consentire la detraibilità del 19% sulle acquisizioni riguardanti gli oneri indicati dall’articolo 15 del Tuir relativi, tra l’altro, agli interessi passivi, alle spese sanitarie, funerarie e per l’istruzione.

Nel formulare la risposta, il comma della legge di bilancio per il 2020 richiamato, ricordano i tecnici dell’Agenzia, dispone che dal 1° gennaio di quest’anno per fruire della detrazione del 19% sulle spese per gli oneri riportati all’articolo 15 del Tuir è necessario che lo stesso onere sia saldato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997. Questa norma fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Nella specifica circostanza, leggiamo nella risposta, l’indicazione sugli “altri sistemi di pagamento” tracciabili e ammessi per acquisire il diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

Nel merito del caso specifico, perciò, l’Agenzia ritiene che gli altri mezzi di pagamento siano quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del pagatore, per permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

Considerato che il circuito di credito commerciale utilizzato dall’istante, attraverso cui avvengono gli scambi di beni e servizi, non utilizza nessuno degli strumenti elencati nell’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, non può essere considerato valido ai fini dell’eventuale detraibilità.

L’acquisto in questo modo effettuato, infatti, non garantisce la sua tracciabilità e l’identificazione del suo autore e, quindi, non può permettere all’amministrazione lo svolgimento degli efficaci controlli previsti dalla norma.

Fonte: Fisco-Oggi

comments powered by Disqus
income-tax-491626 1920
top