Paolo Soro

INPS, Istruzioni operative Bonus 600

Nella giornata di ieri, l’Inps ha emanato la circolare N. 40 relativamente al bonus di 600 euro per autonomi, collaboratori, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli e le altre categorie di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del DL “Cura Italia”.

Di seguito un sunto delle disposizioni da precipuo interesse.

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 27, comma 1, prevede una indennità a favore dei
liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.
In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi
professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi non devono
essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di
presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì
riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data
del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di
presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori
coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in
misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese
di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi
previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’Economia e delle finanze.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei
lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti
e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni
autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non
siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della
presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari
sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti
oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese
di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi
previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di
marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di
stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di
trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere
alcun rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il
mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è
riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo
familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che
l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui
ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
Trattandosi, infatti, di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di
lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse
e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede
all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo
(CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata
dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO
2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività
economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi
previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’Economia e delle finanze.

TURISMO

Alberghi (ATECO 55.10.00)

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10)

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20)

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30)

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40)

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and

breakfast, residence (ATECO 55.20.51)

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00)

Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10)

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO

55.90.20)

Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11)

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42)

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20)

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00)

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00)

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20)

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO

56.10.20)

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle

agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19)

STABILIMENTI TERMALI

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Indennità ai lavoratori del settore agricolo

Tra le misure adottate per il sostegno ai lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 30, prevede il riconoscimento di una
indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo
determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, può essere
riconosciuta, previa domanda, ai menzionati lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno
2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento
pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L'indennità in parola è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020,
dall'INPS, ch provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità
ivi previste, comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Indennità lavoratori dello spettacolo

L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge in esame prevede una indennità a favore dei
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Possono accedere alla prestazione di cui al citato articolo 38, comma 1, i lavoratori iscritti al
predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui
deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del
decreto-legge n. 18/2020.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese
di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di
contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 2 del citato articolo 38 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste,
comunicando i risultati di tali attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’Economia e delle finanze.

Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n.
18/2020
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare
domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale
delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con
modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i
consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito
internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono
attualmente le seguenti:

-          PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

-          SPID di livello 2 o superiore;

-          Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

-          Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette
credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per
compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN
dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio
n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente
circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato,
telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06
164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche
in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando
all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima
pubblicazione.
Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’
COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge
n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28,
29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono
altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro
quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed
esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui
all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape
sociale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con
l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile
con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi
possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli
ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla
fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello
spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i
lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori
dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI
indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge
n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità
di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e
cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali,
nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed
i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni
di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di
importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione
agricola nell’anno 2020

Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione
delle domande di indennità di disoccupazione agricola.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in
competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione di cui all’articolo
7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di
disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo
2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle
presentate entro il 31 marzo 2020.

Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle
domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena
saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce
aziendali.
Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la
decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola.

In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:

-          per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla
pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-          per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno
successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n.
296/2006 citata.

Si precisa, al riguardo, che il suddetto articolo 16 della legge n. 412/1991, come modificato
dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006, stabilisce che il decorrere dei termini per
la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della
domanda.
9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e
DIS-COLL
Il medesimo decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei
termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.

La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6,
comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni -
legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e
di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine
ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro.

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DISCOLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare
data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

-          dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

-          dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la
domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;

-          dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di
lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande
riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che
fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo
giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative
precedentemente illustrate.

Il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono
ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:

-          per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto
dall’articolo 8, comma 3;

-          per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui
è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;

-          per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è
tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda
un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che
corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;

-          per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è
tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di
incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa
autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza
del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle richiamate
disposizioni normative.

Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza
per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3,
all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n.
22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è
richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1°
gennaio 2020.

 

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