Paolo Soro

Proroga per la crisi d’impresa

Sei mesi in più per l’avvio delle misure di allerta per le piccolissime Pmi. Resta però la responsabilità degli organi di controllo. Lo prevede l’art. 40 del dlgs correttivo, approvato ieri in preconsiglio dei ministri.

Sei mesi in più (15 febbraio 2021) per l'avvio delle misure di allerta per le piccolissime Pmi. Resta però la responsabilità degli organi di controllo. Il preconsiglio dei ministri di ieri ha esaminato il decreto correttivo del codice della crisi d'impresa predisposto dall'ufficio legislativo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155». L'art. 40 del correttivo, che dunque è pronto per il passaggio in consiglio dei ministri prevede, infatti, che le denunce agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (Ocri) siano effettuate per le nano imprese solo dal 15 febbraio 2021 e non già dal ferragosto 2020, quando entrerà in vigore il dlgs14/2019 (Ccii). Il decreto nell'apportare le correzioni di refusi ed errori accoglie molte critiche dei primi commentatori, iniziando dalla definizione di crisi che invece di ancorarsi alle «difficoltà» dell'impresa ora fissa quale parametro quella di «squilibrio», più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica.

Il decreto correttivo, che poteva essere emanate entro due anni dall'entrata in vigore del Ccii, è invece stato anticipato in quanto il Governo ha ritenuto di intervenire prima che il codice divenisse operativo. Le novità del correttivo si muovono su quattro linee di intervento:

1) emendando il testo del Ccii da alcuni refusi ed errori materiali;

2) chiarendo il contenuto di alcune disposizioni criticate in particolare dalla dottrina e dai primi interpreti;

3) apportando alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Ccii;

4) integrando la disciplina del Ccii in linea alla legge delega 155/17, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

Tra le novità più importanti e di immediato impatto, spiccano però quelle che vanno a modificare le tanto temute e discusse procedure di allerta. Quelle procedure che serviranno a fare emergere tempestivamente la crisi d'impresa e che rappresentano anche il vero pericolo per il comparto delle aziende meno strutturate, le quali in presenza di squilibri e indicatori della crisi potranno essere segnalate ai futuri Ocri che dovranno essere istituti dal 15 agosto 2020 presso ciascuna camera di commercio.

In via transitoria, l'art 40 del correttivo, prevede che in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Ccii, ovvero quelle disposizioni che impongono le denunce da parte degli organi di controllo interno alle società o da parte dei creditori pubblici qualificati un'applicazione differita al 15 febbraio 2021 ma solo per alcune società, cioè quelle che dopo l'emanazione del Ccii non hanno superato negli ultimi due esercizi nessuno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nuova disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli Ocri. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, le imprese più piccole, tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell'art. 2477 c.c., dall'obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell'organo di revisione. La relazione di accompagnamento al decreto correttivo, chiarisce, inoltre, che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'Ocri previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo Ccii, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n.155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo. Come dire che l'allerta è rinviata ma la responsabilità degli organi permane, salvo la mancanza di onere a eseguire le segnalazioni per sei mesi successivi al 15 agosto 2020.

Fonte: Italia Oggi

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