Paolo Soro

Quick fixes sulle operazioni IntraUe: la Commissione approva le linee guida

Regole più chiare in tema di quick fixes, le disposizioni transitorie sullo scambio transfrontaliero di merci.

Il 29 dicembre 2019 sono state pubblicate le note esplicative della Commissione Europea alla disciplina dei quick fixes (vedi l’articolo Ecofin: via libera ai quick fixes. Più semplici le operazioni Intra-Ue), le disposizioni transitorie Iva in materia di scambio transfrontaliero di merci, introdotte dal Consiglio Ue in attesa dell’introduzione del regime definitivo Iva. Il documento è frutto di lunghe discussioni in seno al Gruppo sul Futuro dell’Iva e del Comitato Iva e ha l’intento di garantire l’uniformità di applicazione della nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il documento si compone di cinque parti. Quella iniziale è relativa al background dell’adozione dei quick fixes. Il riferimento è ai tre atti normativi adottati dall’Unione Europea il 4 dicembre 2018. Il primo è la Direttiva Ue 2018/1910, modificativa della vigente Direttiva 2006/112/Ce nella parte che riguarda le modifiche in materia di numero identificativo Iva, di transazioni a “catena” e di disciplina del call of stock ovvero la disciplina Iva semplificata per le società che trasportano merci da uno Stato membro verso un altro Stato membro in cui devono essere immagazzinate, prima di essere fornite a un cliente noto in anticipo. Il secondo è il Regolamento di esecuzione Ue 2018/1912, modificativo del Regolamento Ue 282/2011, che disciplina in modo dettagliato alcune procedure conseguenti all’applicazione della Direttiva. Il terzo, infine, è il Regolamento Ue 2018/1909, modificativo del Regolamento UE 904/2010 sullo scambio di informazioni, volto a monitorare la corretta applicazione del regime di call-off stock.

La seconda parte delle linee guida è dedicata proprio al call-off stock, di cui vengono definite le caratteristiche e le condizioni per l’applicazione del regime agevolato all’interno dell’Unione. In particolare, tra i vari chiarimenti forniti viene esplicitato quale sia il rapporto tra l’art 17 e 17-bis della Direttiva Iva. L’articolo 17 disciplina ai fini Iva le operazioni che, pur essendo ascrivibili – in prima battuta – alla categoria delle operazioni intracomunitarie assimilate, ma in realtà ne vengono escluse per espressa previsione normativa. L’art. 17 bis, invece, disciplina il call of stock, per cui è esclusivamente a quest’ultimo articolo che occorre aver riguardo al fine di individuare le condizioni per l’applicazione del regime in questione.

In particolare, l’inadempimento da parte del cessionario dell’obbligo di tenere un registro dei beni acquistati in regime di call off stock può essere sanzionato, ma non può determinare la mancata applicazione del regime. Nel caso, invece, in cui, entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, vengano meno le condizioni per l’applicazione del regime di call off stock, si ha un’operazione intracomunitaria assimilata ai sensi dell’art. 17 della Direttiva Iva e il fornitore deve tempestivamente registrarsi ai fini Iva nello Stato membro di destinazione dei beni.

Se il depositario è un soggetto diverso dall’acquirente, inoltre, il depositario dovrà indicare nel proprio registro tenuto a fini commerciali i dati indicati nelle lettere c), e) ed f) dell’art. 54-bis del Regolamento Ue n. 282/2011. Tra queste informazioni rientrano lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati; la data di spedizione o di trasporto dei beni; il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati. Gli Stati membri potranno prevedere per il depositario ulteriori obblighi, purché proporzionati e razionali.

La terza parte delle guidelines è relativa alle cessioni a catena. Le note esplicative contengono numerosi esempi relativi al caso dell’intervento di quattro o più operatori, localizzati in diversi Stati. In queste situazioni, il primo e l’ultimo operatore non possono qualificarsi come intermediari. Peraltro, le operazioni seguono le regole delle cessioni a catena solo se il trasporto è eseguito o curato da uno dei venditori e non dal cliente, diversamente l’operazione va considerata in modo autonomo.

La quarta parte del documento ha ad oggetto l’obbligo di iscrizione dell’acquirente nel sistema Vies. In particolare, le linee guida chiariscono che la comunicazione, da parte dell’operatore intermedio, del numero di identificazione Iva può essere corretta anche dopo che si è realizzato l’evento imponibile (perfino dopo la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione), non essendo possibile ammettere una regola diversa per le cessioni a catena rispetto alla semplice cessione intracomunitaria. Tuttavia, l’iscrizione successiva all’evento è possibile solo in caso di errore, e per la sua correzione si applicano le regole nazionali.

L’ultima parte del documento è relativa alla prova delle cessioni. A titolo esemplificativo, le linee guida specificano che ove il trasporto sia eseguito direttamente dal venditore o dal compratore, non opera la presunzione di spedizione all’estero, dal momento che manca un soggetto indipendente. La natura di “parte indipendente”, infatti, non sussiste se le parti hanno la stessa personalità giuridica o sono correlate. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per ogni Stato membro di conservare regole meno rigide, se già esistenti (non è il caso dell’Italia). Riguardo al tema del rapporto tra la disciplina della cessione intracomunitaria e della direttiva rimborsi (direttiva 2008/9/Ce), in caso di Iva erroneamente applicata ad un acquisto intracomunitario, se il cessionario non fornisce al cedente il proprio numero di identificazione Iva attribuito in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto, il cessionario non ha altra possibilità che assolvere l’imposta.

Infine, conformemente al processo di digitalizzazione dei documenti avviato in Europa, si prevede che i documenti indicati dal nuovo art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 introdotto dal Regolamento Ue n. 2018/1912 (ossia, una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica  che  i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o  da  un  terzo  per conto  dello  stesso  acquirente,  e  che  identifica  lo  Stato  membro  di destinazione  dei  beni, nonché i documenti relativi al trasporto o alla spedizione  dei  beni) possono avere sia un formato cartaceo che elettronico.

Fonte: Fisco-Oggi

comments powered by Disqus
dock-441989 1920
top