Paolo Soro

La fattura non è “riepilogativa” se la prestazione non è ancora resa

I servizi accessori, inoltre, possono essere certificati separatamente ma, anche in caso di trasmissione elettronica tramite Sdi, devono essere espressamente collegati all’operazione principale.

Non si è’ in presenza di un’unica fattura elettronica riepilogativa differita di tutte le prestazioni di autotrasporto rese nel mese nei confronti dello stesso cliente, se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura e la prestazione non si considera ancora effettuata. In tal caso il documento fiscale deve essere trasmesso allo Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. È uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 8/2019 pubblicata il 21 gennaio 2020.

L’istante che interpella l’Agenzia svolge attività di trasporto merci per conto terzi ed emette un’unica fattura per tutte le prestazioni effettuate in ogni mese nei confronti dello stesso cliente. Ogni prestazione è accompagnata da un documento di trasporto o da lettera di vettura, nei quali sono indicati tutti i dati necessari a identificare il committente, il vettore, il tipo di carico e il mezzo di trasporto.

Il committente, inoltre, predispone una lista riepilogativa e dettagliata delle prestazioni eseguite nel mese nei suoi confronti, che invia all’istante per e-mail nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. L’autotrasportatore, verificata la correttezza della lista emette un’unica fattura elettronica riportando nel campo descrittivo la dicitura “Vostro ordine n° - Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista”. La lista non viene però allegata al file xml, ma conservata in formato cartaceo dal committente e dal prestatore.

Nel caso in cui il vettore riscontri, in un secondo momento, di dover incassare altre somme per servizi accessori, include tali prestazioni nella prima successiva lista mensile.

Descritta la situazione, l’autotrasportatore chiede quale sia il corretto comportamento da seguire ai fini della certificazione fiscale. In particolare chiede:

se la procedura di fatturazione sopra descritta possa essere documentata tramite una fattura “riepilogativa differita” delle prestazioni effettuate nel mese, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, con conseguente possibilità di trasmettere il documento tramite Sdi entro tale data, secondo le disposizione dell’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr n. 633/1972

se il riferimento alla lista delle prestazioni indicato nella fattura sia sufficiente a soddisfare gli obblighi descrittivi previsti dall’articolo 21, comma 2 del decreto Iva

se nel tracciato della fattura elettronica relativa ai servizi accessori debba essere valorizzata la sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale” o se, invece, sia sufficiente che il collegamento tra la prestazione di trasporto principale e il servizio accessorio venga chiaramente descritto nella consueta sezione 2.2 “DatiBeniServizi”, oltreché nella lista mensile e nella mail di autorizzazione dell’ulteriore addebito

quale eventuale violazione sia stata commessa e quale sia la relativa sanzione applicabile, nel caso in cui si consideri che la mancata allegazione della lista descrittiva rappresenti una carenza di descrizione dei servizi resi.

L’Agenzia delle entrate, in prima battuta, rinvia alle precedenti risposte n. 389/2019 e n. 528/2019, dove è stato già affrontato l’argomento “fattura differita” (vedi “L'e-fattura emessa in anticipo non può essere “differita”) e sono state fornite precisazione in merito alle ipotesi di applicazione.

In particolare, in tale contesto, l’Agenzia ha chiarito che per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione complessiva riferibile a tutte le prestazioni di servizi effettuate nel mese a favore dello stesso cliente a seguito delle quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

La prestazione di servizi, ricorda la risposta in esame, si considera effettuata, e l’Iva diventa pertanto esigibile, nel momento del pagamento del corrispettivo a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata già resa o si sia conclusa. Nel caso in cui il corrispettivo sia stato pagato in tutto o in parte in precedenza l’operazione si considera effettuata in quel frangente e per l’ammontare della somma pagata o fatturata in tale data, anche se il pagamento è stato parziale.

Ciò premesso il documento di prassi risponde punto per punto ai dubbi dell’istante:

riguardo al primo quesito, l’amministrazione non rinviene, nell’ipotesi descritta, le condizioni necessarie per l’adozione della fattura riepilogativa differita perché il pagamento e, quindi, l’effettuazione della prestazione, sembra avvenire non al momento dell’emissione della fattura, ma successivamente. Di conseguenza, precisa l’Agenzia, si tratta invece di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa. Eliminata l’ipotesi “differita”, la fattura elettronica deve essere trasmessa allo Sdi entro dodici giorni (e non 15 giorni) dall’effettuazione dell’operazione (vedi la già richiamata risposta n. 528/2019).

l’Agenzia ritiene tuttavia assimilabili le due tipologie di certificazione (fattura differita e non) per quanto riguarda gli obblighi relativi alla documentazione idonea a comprovare la certezza della prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Di conseguenza “promuove” la lista riepilogativa stilata per assolvere gli obblighi descrittivi previsti dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto Iva, che, precisa, l’istante può scegliere se allegare o meno al file xml trasmesso allo Sdi, posto l’obbligo di garantirne la conservazione cartacea o elettronica che sia

il chiarimento appena dato, saltando per un attimo l’ordine delle richieste scelto nell’interpello, risponde, in pratica, anche all’ultimo quesito posto dall’istante, affermando che non c’è violazione nella mancata allegazione della lista

in relazione alla fatturazione dei servizi accessori, l’Agenzia richiama la circolare n. 198/1996 in base alla quale le prestazioni accessorie di autotrasporto per conto terzi possono essere fatturate separatamente da quelle principali, a patto che vengano indicati gli estremi delle fatture relative a queste ultime per garantire il necessario collegamento previsto dalla normativa. In sintesi, deve risultare chiaro lo stretto rapporto tra il servizio accessorio e l’operazione principale. La regola vale anche a valle dell’introduzione della fattura elettronica. Di conseguenza, nel tracciato della e-fattura deve essere valorizzata la sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale” e non la sezione 2.2 “DatiBeniServizi” (come dall’interpello sembra abbia fatto l’istante), con richiamo alla lista contenente sia le prestazioni di trasporto effettuate nel mese di riferimento che i servizi accessori del mese precedente, rendicontati successivamente alla fatturazione dell’operazione principale. Quindi nel campo descrittivo non sono stati indicati gli estremi delle fatture relative alle operazioni principali per il citato necessario collegamento. L’amministrazione suggerisce all’autotrasportatore di regolarizzare la posizione tramite emissione di note di variazione e successiva riemissione di fatture corrette, distinguendo con precisione i trasporti effettuati nel periodo di riferimento della lista dai servizi accessori eseguiti nel mese precedente. Per quanto riguarda quest’ultimi, inoltre, deve essere richiamata la fattura che documenta le operazioni principali cui sono collegate quelle accessorie.

Fonte: Fisco-Oggi

Fonte Immagine: Foto di Free-Photos da Pixabay 

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