Paolo Soro

Scambi intra-Ue, nuove regole al via

Sono efficaci dal 1° gennaio scorso le nuove disposizioni Ue in materia di scambi intracomunitari. Disposizioni che l’Italia non ha ancora recepito, con conseguente incertezza giuridica (eccetto che per il regolamento sulla prova del trasporto).

Sono efficaci dal 1° gennaio scorso le nuove disposizioni Ue in materia di scambi intracomunitari. Disposizioni che l'Italia non ha ancora recepito, con conseguente incertezza giuridica (eccetto che per il regolamento sulla prova del trasporto, direttamente efficace), ma che, in ragione del contenuto, dovrebbero applicarsi comunque. Vediamo in sintesi le novità.

Esenzione delle cessioni intracomunitarie. La direttiva 2018/1910 ha modificato l'art. 138 della direttiva Iva, aggiungendo due requisiti «sostanziali» ai fini dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie: l'identificazione Iva del cessionario in un paese membro diverso da quello di partenza dei beni e la dichiarazione della cessione nell'elenco riepilogativo (modello Intrastat).

Il primo requisito, integrato, in forza di disposizioni normative secondarie non ben coordinate, dalla validità dell'identificativo nella banca dati Vies, è assolutamente necessario (mentre il secondo è derogabile se il cedente è in buona fede e giustifica l'eventuale irregolarità). Di conseguenza, l'autorità fiscale del paese di partenza dei beni può negare al cedente l'esenzione se il cessionario non è validamente identificato in un altro paese Ue. Resta però fermo il diritto del paese di arrivo dei beni di percepire l'Iva sull'acquisto intracomunitario se il cessionario è un soggetto passivo, a prescindere dalla sua identificazione, che in questa ottica rimane quindi un requisito formale. In simili eventualità, si porrà il problema di rimediare alla doppia imposizione, necessariamente rettificando la tassazione nel paese di origine. In ogni caso, occorrerebbe chiarire al più presto che ai fini dell'applicazione del regime proprio delle cessioni intracomunitarie:

- è irrilevante la circostanza che il cedente sia abilitato o meno nella banca dati Vies;

- il cessionario deve tassare l'acquisto intracomunitario anche quando, non essendo titolare di un numero identificativo valido al sistema Vies, l'operazione è stata assoggettata all'imposta dal fornitore.

Forniture in vista di successive vendite. La direttiva 2018/1910 ha inserito nella direttiva Iva l'art. 17-bis, allo scopo di semplificare la movimentazione intracomunitaria di beni sulla base di accordi di successiva vendita (contratti estimatori, consignment stock e similari). In presenza di tutte le condizioni previste dalla nuova norma, in deroga all'art. 17 della direttiva Iva, la movimentazione dei beni, che rimangono di proprietà del mittente, non costituisce un «trasferimento a se stessi» assimilato a una cessione intracomunitaria nel paese di partenza e a un acquisto intracomunitario nel paese di destinazione, ma si attiva il regime «call off stock». La disciplina di tale regime configura l'operazione come una cessione intracomunitaria a effetto traslativo differito, che si manifesterà quando, secondo gli accordi, si realizzerà il passaggio della proprietà (entro il termine massimo di dodici mesi dall'arrivo dei beni).

Queste le condizioni necessarie:

a) trasferimento dei beni in previsione di una successiva cessione a un soggetto passivo;

b) assenza di sede o stabile organizzazione, nel paese di destinazione, del soggetto passivo che trasferisce i beni;

c) identificazione ai fini Iva del destinatario dei beni nel paese di destinazione; tale identificazione deve essere nota alla controparte fino dal momento di inizio del trasferimento dei beni;

d) annotazione del trasferimento dei beni, da parte del mittente, in apposito registro di cui al paragrafo 3 dell'art. 243 della direttiva Iva (aggiunto dalla direttiva 2018/1910) e inserimento dell'informazione sull'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

Cessioni «a catena». La direttiva 2018/1910 ha inserito nella direttiva Iva l'art. 36-bis, allo scopo di disciplinare le cessioni intracomunitarie «a catena», consistenti in due o più cessioni consecutive realizzate con un unico spostamento dei beni direttamente dal paese membro del primo fornitore al paese membro dell'acquirente definitivo. Scopo delle disposizioni è di individuare quale delle operazioni della catena costituisce cessione intracomunitaria. Al riguardo, il par. 1 dell'art. 36 stabilisce che «la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio», sicché è tale cessione quella intracomunitaria; tuttavia, il paragrafo 2, in deroga al precedente, stabilisce che la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo stato membro di partenza dei beni. Per operatore intermedio si intende «un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto»; è quindi essenziale, per l'applicazione delle disposizioni in esame, che la spedizione o il trasporto dei beni sia organizzato dall'operatore intermedio, il quale dovrà dare prova di tale circostanza.

Prova del trasporto dei beni. Con il regolamento 2018/1912, infine, sono state introdotte disposizioni atte a disciplinare la prova del trasporto intracomunitario dei beni, attraverso la definizione di possibili combinazioni di alcuni elementi documentali idonee a fare scattare la presunzione di prova del trasporto (salvo il diritto dell'autorità fiscale di confutare la presunzione qualora abbia elementi contrari). Va detto che, seppure le circostanze individuate dal regolamento appaiano elaborate essenzialmente attorno all'esistenza di un vettore e mal si adattino ai trasporti in proprio, le nuove disposizioni non si sostituiscono, ma si aggiungono a quelle (normative e di prassi) in vigore, sicché rappresentano comunque un progresso nella disciplina della delicata questione.

Fonte: Italia Oggi

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