Paolo Soro

Funzionario Ue, residenza in Italia: regime sugli impatriati non fruibile

Nonostante sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’agente che lavora nella banca europea degli investimenti non può beneficiare della tassazione agevolata.

Un contribuente che lavora in Lussemburgo da ottobre 2017, si è iscritto all’Aire a gennaio 2018 e che intende tornare in Italia, non può fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati a partire da ottobre 2019 in quanto, nei periodi di imposta 2018 e 2019, deve essere considerato fiscalmente residente in Italia.

È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 475 dell’8 novembre 2019 all’interpello con cui un contribuente che lavora come agente presso la Banca europea degli investimenti, chiede se può accedere al regime di tassazione agevolata previsto per i lavoratori impatriati.

L’Agenzia ricorda l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 che ha istituito il regime speciale per i lavoratori impatriati. Tale disciplina è stata modificata dal Dl n. 34/2019 “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le nuove regole, quindi, valgono per i soggetti che acquistano la residenza fiscale italiana a partire dal periodo d’imposta 2020.

Si tratta di benefici fiscali fruibili per cinque anni a partire dal periodo d’imposta riferibile al trasferimento di residenza in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per accedere al regime premiale, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio e deve impegnarsi a rimanere in Italia almeno per due anni, altrimenti decade dall’agevolazione.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che per residenti si intendono le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente almeno 183 giorni (184 per l’anno bisestile), oppure hanno il domicilio o la residenza nello Stato.

Fatto questo breve quadro, l’Agenzia sottolinea che nel caso in esame, per stabilire la residenza dell’istante, vale la disciplina prevista per gli agenti Ue dall’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (“Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia”).

L’istante, quindi, alla luce delle considerazioni evidenziate dall’Agenzia, deve essere considerato fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta 2018 e 2019 e, tenuto conto che il suo trasferimento in Lussemburgo è stato effettuato “in ragione esclusivamente dell'esercizio delle… funzioni al servizio dell'Unione”, non presenta i requisiti per poter fruire del regime di favore.

Fonte: Fisco-Oggi

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