Paolo Soro

Consegna differita dell’immobile, non configura contratto di comodato

Si tratta di una semplice pattuizione dei tempi di consegna del bene venduto mancando, tra l’altro, gli elementi tipici del comodato come la durata e l’obbligo di restituzione dell’immobile.

In tema di compravendita, la consegna dell’immobile entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del rogito di vendita, non è inquadrabile nello schema negoziale contratto di comodato e pertanto l’imposta di registro non è dovuta.

E’, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 458 del 31 ottobre 2019, a un’istanza di interpello.

L’Agenzia è concorde con l’interpretazione del contribuente, il quale riteneva che la consegna differita pattuita in una vendita non costituisce un comodato ma una semplice disciplina della consegna del bene venduto.

Non si tratta, quindi, di un contratto ma di un’obbligazione disciplinata nel tipo vendita, per la quale non è dovuta l'imposta fissa di registro.

L’Agenzia ricorda i principi di diritto civile in tema di contratto di compravendita (articolo 1470 del codice civile), tipico contratto soggetto al principio del consenso, quanto alla modalità di conclusione: gli effetti traslativi infatti si producono in virtù del solo consenso legittimamente prestato dalle parti, senza necessità che il venditore consegni materialmente il bene al compratore.

Ciò trova conferma anche nell'articolo 1476 del codice civile che tra le obbligazioni principali del venditore, prevede quella di consegnare la cosa al compratore (articolo 1477 del codice civile), obbligo che rappresenta una mera esecuzione di un contratto già perfezionato in base allo scambio di volontà.

Riguardo il differimento della consegna l’Agenzia, come rilevato anche dall’istante, precisa che tale elemento non configura un contratto di comodato in quanto “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta” (articolo 1803 del codice civile).

Dall'analisi del contratto preliminare, non ci sono elementi per poter ritenere che le parti abbiano voluto concludere un contratto di comodato, mancando, tra l’altro, gli elementi tipici di questa fattispecie contrattuale, come la durata dello stesso e l’obbligo di restituzione dell’immobile.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la consegna differita della casa è semplicemente una modalità concordata di adempimento dell’obbligazione del venditore e non è inquadrabile nel contratto di comodato.

Fonte: Fisco-Oggi

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