Paolo Soro

Il fisco arruola Amazon & C. nel contrasto dell’evasione fiscale

Gli operatori che gestiscono le piattaforme web utilizzate dalle imprese per le vendite a distanza dovranno segnalare all’agenzia le operazioni, pena la responsabilità per l’Iva evasa dai fornitori.

Il fisco arruola Amazon & C. nel contrasto dell'evasione fiscale sulle vendite online. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio ha reso operativo il monitoraggio delle transazioni, introdotto dal dl n. 34/2019. Gli operatori che gestiscono le piattaforme web utilizzate dalle imprese per le vendite a distanza di beni importati e le vendite a distanza intraUe dovranno segnalare all'Agenzia le operazioni, pena la responsabilità per l'Iva evasa dai fornitori. A tale scopo, i gestori delle piattaforme stabiliti all'estero dovranno essere provvisti di numero identificativo Iva in Italia. La segnalazione dovrà effettuarsi trimestralmente in via telematica, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In fase di prima applicazione, la prima scadenza è fissata al 31 ottobre prossimo, quando dovranno essere trasmesse le operazioni del secondo e del terzo trimestre 2019. L'adempimento ha carattere temporaneo: si applicherà infatti fino al 31 dicembre 2020, poiché dal giorno successivo entrerà in vigore la nuova disciplina delle vendite a distanza prevista dalla direttiva del Consiglio Ue 2017/2455 del 5 dicembre 2017.

La norma originaria. L'articolo 11-bis del dl n. 135/2018 aveva previsto obblighi sostanziali per i soggetti passivi che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, un portale o mezzi analoghi, facilitano le vendite di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, considerando detti soggetti quali acquirenti e rivenditori dei beni, relativamente alle vendite a distanza dei beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro e alle vendite a distanza effettuate nell'Ue da soggetti passivi non stabiliti nell'Ue nei confronti di privati. Le disposizioni, contrastanti con la normativa Ue, sono state formalmente differite al 1° gennaio 2021, ma sostanzialmente neutralizzate, dall'art 13, comma 4, del dl n 34/2019.

La norma correttiva del decreto-crescita. Nel contempo, l'articolo 13 del dl 34/2019 ha introdotto in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, uno speciale adempimento comunicativo a carico dei soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (marketplace), le vendite a distanza di beni, di qualsiasi natura e valore, importati o le vendite a distanza all'interno dell'Ue. A questi soggetti è fatto obbligo di trasmettere con frequenza trimestrale all'agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore: la denominazione, la residenza o il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; il relativo ammontare totale, oppure il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che omette o esegue in maniera incompleta l'adempimento è considerato debitore dell'Iva per le vendite a distanza non segnalate, salvo che dimostri l'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del fornitore.

Il provvedimento attuativo. Il provvedimento dell'agenzia delle entrate fornisce anzitutto talune definizioni al fine di precisare meglio la portata dell'obbligo, escludendo i casi in cui il gestore della piattaforma si limiti ad effettuare una tra le operazioni di (i) trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, (ii) catalogazione o pubblicità dei beni, (iii) reindirizzamento o trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche. Chiarisce poi che la comunicazione, avente ad oggetto i dati individuati dalla legge (riportati sopra), va effettuata anche dai soggetti passivi non residenti in Italia, i quali, per adempiere, dovranno identificarsi mediante rappresentante fiscale o direttamente. In caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, i soggetti passivi sono considerati debitori dell'Iva per le vendite a distanza non segnalate o segnalate in modo incompleto. La responsabilità d'imposta è però esclusa:

- in caso di omissione, se si dimostra che l'imposta è stata assolta dal venditore dei beni;

- in caso di trasmissione di dati incompleti, se si dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

La trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell'art. 13 del dl n. 34/2019 (secondo trimestre 2019). In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019, sicché riguarderà i dati del secondo e del terzo trimestre 2019. Nella stesa data dovranno essere trasmessi i dati di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del dl n. 135/2018, per il periodo dal 13 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, come previsto dall'art. 13, comma 4, del dl 34/2019. I soggetti passivi devono conservare la documentazione relativa alle vendite a distanza per dieci anni.

Fonte: Italia Oggi

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