Paolo Soro

Trasferimento denaro da e per l’estero: ravvedibile la tardiva comunicazione

Abbattimento al 50% della sanzione e ravvedimento operoso per operazioni over 15mila euro comunicate nei trenta giorni dalla scadenza

Un intermediario finanziario che trasmette al fisco i dati relativi alle movimentazioni superiori alla soglia di 15mila euro, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, ottiene il dimezzamento della sanzione ordinaria, applicabile dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata. La “multa” viene ulteriormente ridotta applicando il ravvedimento operoso.

Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 299 del 23 luglio 2019.

L’istante, intermediario finanziario, segnala all’Agenzia di aver inviato all’anagrafe tributaria la comunicazione annuale dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e valori, di importo pari o superiore a 15mila euro, per le operazioni poste in essere nel 2017, solo il 23 novembre 2018, a causa di un problema operativo interno.

Dal momento che la scadenza ordinaria prevista per la comunicazione di tali dati è il 31 ottobre 2018, l’istante chiede se e in che misura è prevista la sanzione, anche in caso di ravvedimento operoso.

L’Agenzia si sofferma sulla norma che prevede l’obbligo della comunicazione per i trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, superiori alla soglia di 15mila euro (Dl n. 167/1990).

Nel provvedimento direttoriale del 24 aprile 2014 è chiarito che “la comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa”.

Per quanto concerne la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata, l’Agenzia ricorda la disposizione prevista all’articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs n. 472/1997 , in base al quale “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.

Nel caso in esame, dal momento che l’istante ha presentato la comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (il 31 ottobre 2018), la sanzione, applicabile dal 10% al 25% dell’importo delle operazioni segnalate, è ridotta alla metà.

Questa può essere ulteriormente ridotta applicando il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).

In caso di pagamento entro un anno dal termine previsto per l’adempimento comunicativo, ad esempio, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo, quindi a un ottavo del 5% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Fonte: Fisco-Oggi

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