Paolo Soro

Legittimo l’accertamento contributivo Inps in agricoltura

Non viola i principi costituzionali la norma che consente all’istituto di fissare una maggiore contribuzione a carico del datore di lavoro sulla base del fabbisogno tecnico di occupazione in relazione all’attività aziendale (colture, allevamento, ecc.).

Legittimo l'accertamento contributivo Inps in agricoltura.

Non viola i principi costituzionali, infatti, la norma (art. 8, comma 3, della legge n. 375/1993) che consente all'istituto di fissare una maggiore contribuzione a carico del datore di lavoro sulla base del fabbisogno tecnico di occupazione in relazione all'attività aziendale (colture, allevamento ecc.).

È quanto stabilito dalla corte costituzionale nella sentenza n. 121/2019 deposita ieri su ricorso della corte d'appello di Roma.

I dubbi di legittimità erano stati posti a seguito del ricorso di un agricoltore a un accertamento ispettivo dell'Inps per «fabbisogno di occupazione significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali denunciate dalla ditta».

La norma in questione, dopo le modifiche del dl n. 510/1996, prevede che

«qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'Inps diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di 40 giorni.

Nel caso in cui non sia fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'Inps procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie».

Secondo la suprema corte la norma non è, innanzitutto, contraria all'art. 38 della costituzione, in quanto l'imposizione al datore di lavoro dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante la stima tecnica (e sulla base delle retribuzioni medie per l'anno) è pienamente compatibile con la garanzia della tutela previdenziale assicurata dal parametro costituzionale.

Tale imposizione, infatti, si traduce in un incremento dell'apporto finanziario al sistema previdenziale e, dunque, non pregiudica la tutela dei lavoratori, ma anzi comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare.

Inoltre, non è contraria neanche ai principi di cui agli artt. 3, 76 e 77 della costituzione, poiché quanto accertato dall'Inps a titolo di maggiore contribuzione non ha natura «tributaria», ma previdenziale.

Fonte: Italia Oggi

comments powered by Disqus
consulta
top