Paolo Soro

Contraddittorio obbligatorio per gli accertamenti a tavolino

Qualora il soggetto sottoposto a controllo non sia stato oggetto di accesso o verifica, oppure quando non è stato comunque rilasciato alcun pvc a chiusura delle operazioni, l’Agenzia delle entrate dovrà invitare il contribuente a comparire prima di emettere qualsiasi contestazione.

Arriva l'obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti «a tavolino». A partire dal 1° luglio 2020, qualora il soggetto sottoposto a controllo non sia stato oggetto di accesso o verifica, oppure quando non è stato comunque rilasciato alcun pvc a chiusura delle operazioni, l'Agenzia delle entrate dovrà invitare il contribuente a comparire prima di emettere qualsiasi contestazione. Il cittadino o impresa potrà così fornire all'ufficio le proprie ragioni e, nel caso, definire subito la pretesa impositiva. È questa una delle misure previste dal ddl semplificazioni fiscali, approvato dalla camera nella giornata di martedì.

Una legge innovativa e non cela la soddisfazione Carla Ruocco, presidente della commissione finanze della camera e prima firmataria della proposta: «La pdl Semplificazioni è la dimostrazione lampante che quando c'è la volontà politica si può vincere persino la sfida della burocrazia. Abbiamo puntato forte su alcune direttrici: meno carta, scadenze tributarie meno rigide, attenzione all'edilizia e all'ambiente e facilitazioni per imprese e piccole attività. Che la pdl finisca come emendamento nel dl Crescita o che venga approvata in seconda lettura al Senato l'importante è che a breve i contribuenti si troveranno davanti ad un sistema tributario più umano e snello», dichiara a ItaliaOggi la Ruocco.

L'estensione dell'obbligo di contraddittorio preventivo a tutte le imposte, quindi non più soltanto all'Iva, scatterà per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2020. Qualora il confronto non portasse a un accordo, l'ufficio potrà procedere alla rettifica, ma dovrà comunque motivare l'atto facendo riferimento agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nell'ambito della procedura.

L'obbligo di confronto preliminare non si applicherà a fronte di casi di «particolare urgenza», specificatamente descritti, e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In queste situazioni l'ufficio potrà notificare direttamente l'avviso di accertamento. In tutti gli altri casi, l'accertamento emesso senza contraddittorio sarà annullabile dal giudice, qualora il contribuente evidenzi tale circostanza in contenzioso.

Tra le novità della legge sulle semplificazioni, attesa da una «trasfusione» come emendamento al decreto crescita, c'è pure la revisione del calendario fiscale. Il termine per la presentazione del modello Redditi e Irap viene spostato dal 30 settembre al 30 novembre per le persone fisiche e le imprese «solari». Per le società con esercizio a cavallo, la scadenza andrà riferita al termine dell'undicesimo mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Modificata in ottica pro-contribuente la normativa tributaria sui redditi derivanti da affitti non riscossi. Attualmente l'articolo 26 del Tuir stabilisce che i canoni dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non sono imponibili dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, invece, i locatori non dovranno più attendere lo sfratto. In presenza di canoni non incassati, per ottenere l'esenzione fiscale sarà sufficiente l'ingiunzione di pagamento, oppure l'intimazione di sfratto per morosità dell'inquilino, con un'accelerazione dei tempi. «Il problema della morosità nella locazione è molto grave e avrebbe meritato un intervento più deciso», commenta Confedilizia, «la norma approvata dalla camera rappresenta un miglioramento, ma per i soli nuovi contratti ad uso abitativo. Confidiamo che in senato possa essere estesa agli affitti commerciali, anch'essi gravemente colpiti dal fenomeno ma irragionevolmente discriminati, e ai contratti in corso».

Fonte: Italia Oggi

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