Paolo Soro

Chiusura liti tributarie, domande multiple

Una domanda e un versamento separato per chiudere ogni singola lite tributaria. Per la chiusura agevolata delle controversie tributarie pendenti bisogna dunque presentare una apposita domanda ed effettuare un distinto versamento.

Una domanda e un versamento separato per chiudere ogni singola lite tributaria. Per la chiusura agevolata delle controversie tributarie pendenti bisogna dunque presentare una apposita domanda per ogni lite ed effettuare un distinto versamento. È quanto si evince dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello da utilizzare per aderire alla definizione delle liti tributarie pendenti pubblicati ieri sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tutto pronto dunque per procedere alla richiesta di definizione agevolata delle liti pendenti alla data del 24 ottobre 2018, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legge n.119 del 2018.

Attraverso il modello DCT/18, da presentare in via telematica entro il 31 maggio 2019, sarà dunque possibile richiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio.

Entro lo stesso termine i contribuenti interessati dovranno inoltre procedere al pagamento dell'intera somma dovuta o della prima rata, mediante modello F24 avendo cura di riportare gli estremi del versamento stesso all'interno del modello. Per ciascuna controversia tributaria suscettibile di definizione agevolata dovrà pertanto essere presentato un apposito modello ed effettuato un separato ed autonomo versamento.

Come ricordano le istruzioni alla compilazione del modello DCT/18, per poter accedere alla definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La parte centrale del modello è costituita dall'indicazione dei dati della controversia tributaria pendente. In essa dovranno essere infatti indicati tra gli altri dati: l'anno o il periodo d'imposta al quale si riferisce la lite, la data di notifica del ricorso in primo grado, l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia, il tipo di atto impugnato ed il valore della controversia. Quest'ultimo dato è ovviamente fondamentale per l'individuazione esatta dell'importo dovuto per la definizione agevolata della lite pendente.

La determinazione dell'importo dovuto deve essere specificata all'interno di un'apposita sezione del modello nel quale i contribuenti interessati dovranno indicare, partendo dall'importo lordo dovuto, quanto effettivamente dovuto al netto di ciò che potrebbe essere già stato pagato in pendenza di giudizio o, nel caso di controversia oggetto di rottamazione-bis, versato all'agente della riscossione entro il 7 dicembre 2018. Dopo aver individuato l'importo netto dovuto per la definizione agevolata il contribuente dovrà indicare nel modello il numero di rate prescelto che potrà essere pari a 1 nel caso di opzione per il versamento in un'unica soluzione o fino a un massimo di 20 rate trimestrali. Per quanto attiene alla scelta per il versamento rateale è bene ricordare che lo stesso potrà essere scelto dai contribuenti interessati soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto per ciascuna controversia sia superiore a 1.000 euro. Successivamente nell'apposito campo dovrà essere indicato l'importo versato per la definizione con l'avvertenza che qualora non fosse dovuto alcun importo, circostanza che può verificarsi in concreto quando gli importi versati nel corso del giudizio risultino superiori a quelli dovuti per la definizione agevolata, occorrerà indicare zero.

Quando il contribuente ha scelto il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, si legge nelle istruzioni alla compilazione del modello DCT/2018, l'importo da indicare nell'apposito campo dovrà corrispondere all'importo netto dovuto.

Ovviamente nel modello e nelle istruzioni alla sua compilazione sono specificate le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le specifiche situazioni previste dalla legge compreso i casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo.

Le istruzioni descrivono inoltre la procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 7 del dl n. 119/2018 riservata alle controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017, per le quali sono previste apposite partizioni del modello DCT/2018.

Le istruzioni alla compilazione del modello, conformemente a quanto previsto dalla legge, ricordano che per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti non è possibile fare ricorso all'istituto della compensazione.

Fonte: Italia Oggi

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