Paolo Soro

Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla “definizione agevolata”

Per il perfezionamento della procedura, entro il 31 maggio 2019 bisogna presentare un’apposita domanda e versare, con F24, l’importo dovuto, pari al valore della controversia.

Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2019 prevede, tra gli strumenti per la realizzazione della “pacificazione fiscale”, anche la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, Dl 119/2018): i contribuenti, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma in esame, possono, quindi, definire, con modalità di favore, le vertenze fiscali pendenti con l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi.

Controversie definibili

Le controversie tributarie che possono essere definite sono quelle:

in cui è parte l’Agenzia delle entrate

aventi a oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione)

pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio

in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018

per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della definizione agevolata le controversie:

relative ad atti non aventi natura impositiva, poiché finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute

in cui sono parte Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Inoltre, sono espressamente escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Iva riscossa all’importazione

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Cosa fare per regolarizzare

Per il perfezionamento della definizione agevolata, i contribuenti interessati, entro il 31 maggio 2019, devono presentare un’apposita domanda e versare l’importo dovuto, pari al valore della controversia. In caso di pagamento dilazionato, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata.

Nelle ipotesi in cui è possibile definire la lite senza pagare alcun importo, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione

Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il modello di domanda sarà approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La domanda va presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Il versamento

Oltre a presentare la domanda di definizione, i contribuenti devono versare un importo pari al valore della controversia.

Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime (articolo 12, comma 2, Dlgs 546/1992).

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti dall’Agenzia delle entrate.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o, nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 1.000 euro, in un massimo di venti rate trimestrali; in quest’ultimo caso, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata.

I termini di versamento delle rate successive alla prima scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

In caso di inadempimento nei versamenti rateali, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 15-ter, Dpr 602/1973, in materia di “inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate”.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (cioè il 24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento di importi ridotti.

In particolare, è possibile definire la controversia con il pagamento della metà o di un quinto del valore della lite, a seconda che l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente, rispettivamente, nella pronuncia di primo grado ovvero in quella di secondo grado.

Disposizioni particolari sono previste per le:

- controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo

- controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo.

Si ricorda che:

per “sanzioni non collegate al tributo” si intendono, di regola, quelle previste per violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo

per “sanzioni collegate al tributo” si intendono quelle previste per le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad esempio, le sanzioni per omesso o ritardato versamento).

Nel primo caso, per la definizione agevolata bisogna versare:

il 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018

il 40% del valore della lite negli altri casi (ad esempio, quando non è stata ancora emessa alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio).

Nel secondo caso, invece, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. Ad esempio, se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando sole le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.

In ogni caso, dagli importi dovuti devono essere scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Inoltre, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

È espressamente stabilito che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.

Definizione agevolata e coobbligato

La definizione perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Definizione agevolata e rottamazione-bis

Quanto ai rapporti tra la definizione in esame e la rottamazione-bis (definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 1, comma 4, Dl 148/2017) si chiarisce che:

nel caso in cui le somme interessate dalle liti definibili siano oggetto della rottamazione-bis, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute (in base all’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) dello stesso Dl 148/2017), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 21, Dl 119/2018)

gli importi residui previsti per la rottamazione resteranno dovuti nell’ambito della definizione delle liti

dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a titolo di rottamazione.

Definizione agevolata e processo

Non è prevista la sospensione automatica dei processi relativi alle controversie definibili. Tuttavia, il contribuente, se dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, può, con apposita istanza, chiedere al giudice la sospensione del processo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se, entro tale data, il contribuente deposita, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

La sospensione non si applica alle controversie non definibili, per le quali, quindi, è necessario osservare gli ordinari termini di impugnazione.

L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Diniego della definizione agevolata

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato all’interessato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.

Definizione agevolata ed enti territoriali

Agli enti territoriali è riconosciuta la facoltà di prevedere, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della definizione agevolata anche alle controversie tributarie nelle quali essi stessi siano parte.

Disposizioni attuative

L’Agenzia delle entrate, con uno o più provvedimenti direttoriali, adotterà le disposizioni concernenti le modalità di attuazione delle definizione e istituirà i codici tributo necessari per il versamento delle somme dovute.

Fonte: Fisco-Oggi

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