Paolo Soro

Il risparmio fiscale non è abuso di diritto

L’eventuale risparmio d’imposta derivante dalla riorganizzazione di un gruppo, necessaria per l’accesso al consolidato fiscale di tutte le società di famiglia, non crea un abuso di diritto.

L'eventuale risparmio d'imposta derivante dalla riorganizzazione di un gruppo, necessaria per l'accesso al consolidato fiscale di tutte le società di famiglia, non crea un abuso di diritto. Anche se la manovra fosse finalizzata tra l'altro a beneficiare della compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, riducendo quindi il carico fiscale complessivamente dovuto, ciò non può considerarsi un illecito, in quanto trattasi «di un vantaggio offerto dallo stesso sistema tributario e quindi non contrario a esso». È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 40/E del 17 maggio 2018, che fornisce alcuni rilevanti chiarimenti in merito a una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, concepita anche nell'ottica del passaggio generazionale. Il caso vedeva coinvolto un gruppo composto da quattro società: la holding Alfa srl, costituita nel giugno 2017 con la finalità di acquisire il 100% delle quote delle altre entità; Beta spa, attiva nel settore ambientale; Gamma srl, operante nel settore dell'editoria; Delta srl, società calcistica e unica del gruppo ad avere esercizio non coincidente con l'anno solare (1° luglio-30 giugno). Le partecipazioni in tutte e quattro le società erano detenute direttamente dalle persone fisiche componenti la famiglia. La riorganizzazione prevedeva il conferimento nella capogruppo Alfa delle quote di Beta e il successivo acquisto, da parte di Alfa, delle azioni di Gamma e Delta. Dopodiché il gruppo avrebbe optato per il consolidato fiscale.

Un primo interpello, volto alla corretta applicazione degli articoli 117 e 120 del Tuir, mirava a conoscere la corretta data di decorrenza della tassazione di gruppo ai fini dell'Ires. L'istante chiedeva cioè all'Agenzia di poter consolidare Delta già a partire dal 1° luglio 2017, chiudendo anticipatamente l'esercizio di quest'ultima al 31 dicembre 2017 e poi partendo dal 1° gennaio 2018 con il consolidato «completo». Positiva la risposta delle Entrate, secondo cui, in presenza dei requisiti del controllo fissati dal Tuir, la holding neocostituita può optare per la tassazione di gruppo già a partire dal periodo d'imposta di sua costituzione. A patto, ovviamente, che la data di chiusura dell'esercizio coincida con quella (anticipata) della consolidata.

Il secondo interpello, di natura anti-abusiva, era invece finalizzato a vagliare ex ante eventuali profili elusivi della riorganizzazione. Sul punto, dopo una dettagliata ricostruzione della disciplina oggi recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, l'amministrazione finanziaria conclude per la regolarità dell'operazione. La nuova struttura del gruppo risultante dalla serie di conferimenti e cessioni di quote, finalizzata ad omogeneizzare gli esercizi sociali e ad accedere al consolidato fiscale, non genera «alcun indebito risparmio di imposta», conclude la risoluzione. La concatenazione di atti giuridici è «peraltro giustificata da diverse ragioni economiche» e consente «il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'accesso a un regime fiscale e ai conseguenti vantaggi tributari che il legislatore stesso promuove».

Fonte: Italia Oggi

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