Paolo Soro

Zone Franche Urbane

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare N. 172230 del 09/04/2018, ha dato il via alla presentazione delle domande per usufruire dei vantaggi fiscali e previdenziali previsti a favore di micro imprese, piccole imprese e professionisti, operanti nei territori di riferimento.

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dal MISE nella Circolare 172230 del 9 aprile 2018.

2. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dall’imposta municipale propria;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

a) Esenzione dalle imposte sui redditi

Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque periodi di imposta;

60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, “TUIR”), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

Parimenti non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello in corso alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

Ai fini dell’individuazione delle perdite di periodo riportabili, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell’articolo 83 del TUIR.

II limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.

A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.

L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio, in capo al medesimo beneficiario sussiste l’obbligo di tenuta di un’apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta all’interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio di interesse e l’ammontare di tutti i ricavi o compensi e altri proventi.

Solo per il periodo di imposta in corso alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, il soggetto beneficiario, qualora non abbia ancora implementato la predetta contabilità separata, deve conservare una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Ai fini dei controlli, il soggetto beneficiario deve, quindi, predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l’ammontare del reddito agevolato, redatto sulla base della documentazione di cui sopra e di criteri obiettivi sostanzialmente coerenti a quelli seguiti per la tenuta di una “contabilità separata”.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell’istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Esenzione dall’imposta municipale propria

Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.

d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque anni;

60%, per gli anni dal sesto al decimo;

40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al paragrafo 2:

a) le imprese;

b) i professionisti.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

3.1 Costituzione

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 6.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, oppure di iscrizione al Registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell’impresa.

I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge e, alla stessa data, devono aver presentato la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2 Ubicazione all’interno della ZFU

Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 6, i soggetti istanti devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU.

Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale in cui il soggetto richiedente svolge la propria attività.

Per le imprese, l’ufficio o locale di cui sopra deve essere stato regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultare dal relativo certificato camerale.

Per i professionisti, l’ufficio o locale deve essere stato comunicato all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ove la ubicazione dell’ufficio o locale all’interno della ZFU venga attestata, in conformità al modello riportato nell’allegato n. 3 alla presente circolare, dal Comune in cui la medesima ricade, il requisito di ubicazione all’interno della ZFU non viene ricompreso nei controlli di cui all’articolo 18, comma 1, del d. m. 10 aprile 2013, relativi alla verifica sulla corretta fruizione delle agevolazioni.

3.3 Attività svolta all’interno della ZFU

L’attività del soggetto richiedente nell’ufficio o locale ubicato nella ZFU deve essere già avviata alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 6.

A tal fine, rileva lo stato di attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i soggetti che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:

a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

ovvero

b) almeno il 25% del volume di affari del soggetto richiedente sia realizzato da operazioni effettuate all’interno del territorio della ZFU.

Ai sensi del d.m. 10 aprile 2013, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell’impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:

non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l’abitazione dei clienti;

sedentario, le attività manifatturiere svolte all’interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Possono altresì accedere alle agevolazioni i soggetti che, pur disponendo dell’ufficio o del locale ubicato all’interno della ZFU, alla data di presentazione dell’istanza non hanno ancora avviato l’attività, purché si impegnino ad avviarla entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo 7.

In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell’agevolazione restano condizionate al comprovato avvio dell’attività nella ZFU, come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, dalla citata dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, che deve essere comunicato al Ministero entro il predetto termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione.

Per i professionisti, alla predetta comunicazione deve essere altresì allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 4 alla presente circolare) comprovante l’assolvimento dell’iscrizione alle casse/enti previdenziali per l’adempimento degli obblighi contributivi ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

La mancata comunicazione al Ministero dell’avvenuto avvio dell’attività nella ZFU entro il previsto termine comporta la decadenza dalle agevolazioni.

3.4 Dimensione

I soggetti beneficiari devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l’impresa che presenta l’istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

a) “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell’accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal predetto allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal citato decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

3.5 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

3.6 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (nel seguito, “regolamento de minimis”).

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i professionisti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il codice e/o la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell’attività svolta nell’ufficio o locale ubicato nella ZFU e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore agricolo e/o della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile.

In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento de minimis in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione del predetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

In assenza di un’apposita contabilità separata, i soggetti beneficiari avranno cura di predisporre un prospetto analogo a quello indicato nel paragrafo 2, lettera a), anche ai fini dell’individuazione dei componenti reddituali ammissibili alla determinazione del reddito esente.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU e, al contempo, eserciti, all’interno della ZFU, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, dal punto di vista contabile andrà garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla ZFU da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

3.7 Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché il regime fiscale forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 6, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.8 Ulteriori requisiti per i soggetti già beneficiari delle agevolazioni nelle ZFU finanziate ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012

I soggetti che abbiano già beneficiato delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Ministero in una delle 45 ZFU finanziate in attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 non possono accedere alle agevolazioni qualora, alla data di pubblicazione dei bandi che verranno adottati dal Ministero relativi alla medesima ZFU in cui i medesimi soggetti sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% dell’importo dell’agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

4. Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili le risorse allo scopo individuate dalla legge.

4.1 ZFU di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza

In particolare, per il finanziamento delle agevolazioni nelle 10 ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14/2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza, sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a complessivi euro 30.000.000,00.

Tali risorse sono ripartite con i medesimi criteri utilizzati nell’ambito della richiamata delibera CIPE n. 14/2009.

Il prospetto con il riparto delle predette risorse finanziarie tra le 10 ZFU, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all’articolo 20-bis, comma 5, del d.m. 10 aprile 2013, è riportato nell’allegato n. 1 alla presente circolare.

4.2 ZFU di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 comprese nell’ex obiettivo Convergenza

Le agevolazioni nelle ZFU di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 ricadenti nell’ex obiettivo Convergenza, già raggiunte da un primo finanziamento nel corso dei precedenti anni, sono finanziate, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 604, della legge n. 208 del 2015, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti da rinunce e da revoche a valere sulle agevolazioni già concesse nelle medesime ZFU.

Come anticipato al precedente paragrafo 1, i bandi relativi a tali ZFU saranno adottati dal Ministero al raggiungimento, con riguardo alla singola ZFU, di un congruo ammontare di risorse finanziarie rivenienti, per l’appunto, da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nella medesima ZFU. Resta ferma la possibilità per le Regioni in cui ricadono le predette ZFU di apportare proprie risorse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del d.m. 10 aprile 2013.

4.3 ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14/2009

Le risorse destinate al finanziamento delle 22 ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14/2009 possono, inoltre, essere integrate con le risorse finanziarie già impegnate, a seguito della medesima delibera CIPE, in favore dei Comuni in cui ricadono le medesime ZFU. A tal fine, il Ministero e i Comuni interessati sottoscrivono appositi accordi con i quali è conferito mandato al Ministero di richiedere la riassegnazione delle predette risorse e di versare direttamente le eventuali risorse recuperate sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, comma 7, del d.m. 10 aprile 2013.

Per quanto riguarda le 10 ZFU di cui al punto 4.1, il Ministero e i Comuni interessati hanno sottoscritto un accordo in tal senso in data 13 marzo 2018, la cui efficacia è tuttavia subordinata alla registrazione alla Corte dei conti, attualmente in corso.

5. Modalità di presentazione dell’istanza

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello di istanza riportato nell’allegato n. 2 alla presente circolare.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero: www.mise.gov.it

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

L’accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai professionisti. Il rappresentante legale dell’impresa o il professionista, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l’istanza.

In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

Nel caso di imprese, gli accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:

1) l’iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;

2) l’assenza di procedure concorsuali.

Nel caso di professionisti, ai fini dell’accesso alla piattaforma telematica, i soggetti richiedenti devono disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva; la PEC dei professionisti iscritti agli ordini professionali deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

6. Termini di presentazione delle istanze relative alle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni nelle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e sino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018.

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

7 Intensità e decorrenza delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento de minimis.

Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 5 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l’impresa e altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo regolamento, che qualificano la cosiddetta “impresa unica”.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento de minimis, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nell’istanza di cui al paragrafo 5, il soggetto richiedente deve indicare:

a) gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” e in termini di “impresa unica” alla data di presentazione dell’istanza, nel predetto periodo temporale di riferimento;

b) il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza.

Il dato di cui alla lettera b) non deve essere indicato nell’istanza nel solo caso in cui il soggetto richiedente abbia avviato la propria attività da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. La data di avvio dell’attività è quella comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, quella di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa in sede di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “dati identificativi dell’impresa richiedente”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Le agevolazioni decorrono dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell’istanza coincide con quella di pubblicazione del provvedimento del Ministero recante l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al presente paragrafo.

8 Concessione delle agevolazioni

In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e di eventuali “riserve finanziarie di scopo” istituite ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 del d.m. 10 aprile 2013, con le seguenti modalità:

a) il 40% delle risorse disponibili per la ZFU è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della ZFU, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti “de minimis” ottenibili da ciascun soggetto menzionato al paragrafo 7;

b) il 60% delle risorse disponibili per la ZFU, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della ZFU.

Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nonché per i soggetti richiedenti che non hanno ancora avviato l’attività alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della ZFU.

Qualora, a seguito del riparto, dovessero residuare risorse destinate alle riserve finanziarie di scopo di cui all’articolo 8, comma 4, del d.m. 10 aprile 2013, le residue risorse sono distribuite in favore dei soggetti beneficiari non rientranti nelle medesime riserve, con le medesime modalità di cui sopra.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale: www.mise.gov.it

10 Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia a quanto più ampiamente specificato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 7.

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell’istanza di cui al paragrafo 5.

11 Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero

In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti ed i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

12 Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dedicata alle agevolazioni per le ZFU.

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